AWP 
           
Nel linguaggio corrente le AWP sono le Slot, ovvero apparecchi   rientranti nella classificazione ampiamente descritta e normata   nell’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., unitamente al decreto   4 dicembre 2003 così come modificato dal decreto interdirettoriale 19   settembre 2006. 
 
L’acronimo AWP sta per amusement with prizes, 
 
Una descrizione delle caratteristiche cui deve rispondere questa   tipologia di apparecchi è ricavabile dalla documentazione ufficiale di   AAMS e potrebbe essere riassunta nei seguenti punti: 
 
Per tali apparecchi:  
 
  - insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di   abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere,   all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando   appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle   proposte dal gioco;
 
  - ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se   collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di   moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna   partita, non superiore a 1 euro;
 
  - la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
 
  - la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non   superiore a 100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione   della partita esclusivamente in monete;
 
  - le vincite, computate dall’apparecchio, in modo non   predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite,   non devono risultare inferiori al 70% delle somme giocate;
 
  - l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
 
  - gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
 
 
 
Tali apparecchi non sono installabili in qualsiasi esercizio pubblico   ma solo in quelli assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli   articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:  
  - bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività   prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
 
  - ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi   assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di   pasti;
 
  - stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
 
  - sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale   giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del   gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento   automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri   apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o   juke-box;
 
  - esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari   di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del   T.U.L.P.S.;
 
  - alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
 
  - circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi   assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono   attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso   della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
 
  - agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri   esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del   T.U.L.P.S..
 
  - punti di vendita aventi come attività principale la   commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art.   22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato   dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla   legge 4 agosto 2006, n. 248;
 
  - esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero   altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia   stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma   dell’articolo 86 del TULPS.
 
 
 
E secondo un rigoroso piano di contingentamento che traccia il numero   di apparecchi installabili in relazione alla tipologia e dimensione   dell’esercizio.  
 
 
Probabilità di vincita 
 
Per informazioni dettagliate sulla probabilità di vincita con gli   apparecchi AWP - apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a)   del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.   18 giugno 1931, n. 773 si invita a consultare il sito AAMS all’apposita   sezione.  
 
  
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        Link utili 
           
          Normativa di riferimento: 
          www.adm.gov.it 
           
           
          Per la probabilità di vincita AWP: 
          www.adm.gov.it 
 
 
Per informazioni sui nostri modelli: 
www.adm.gov.it
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